Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunali Emilia-Romagna > Pubblico impiego
Data: 07/02/2003
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 52/03
Parti: Kaiss / Trans Speed srl
TRIBUNALE DI PARMA - DIPENDENTI DELLO STATO - CONTRASTO TRA ACCORDO SINDACALE RECEPITO CON DECRETO MINISTERIALE E LEGGE – INVALIDITA’ ED INEFFICACIA DEL PRIMO


I ricorrenti, insegnanti tecnico pratici già dipendenti della Provincia di Parma, venivano trasferiti alle dipendenze dello Stato a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, impugnavano avanti al Giudice del lavoro di Parma l’art. 3 1° comma dell’accordo ARAN/OO.SS. in data 20.7.2000, recepito con D.M. 5 aprile 2001 lamentando un contrasto con l’art. 8 della legge 124/99: laddove infatti l’accordo sindacale (recepito con decreto ministeriale) prevede l’inquadramento in una fascia stipendiale non corrispondente all’anzianità effettiva (avendo disposto che lo stesso avvenga in base al solo “maturato economico” e non anche all’anzianità di servizio) la legge garantisce il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza “ai fini giuridici ed economici”. Il Tribunale accoglieva il ricorso accertando il contrasto tra le citate disposizioni e stabilendo “l’invalidità e conseguente inefficacia della disposizione contenuta nell’art. 3 comma 1 del precitato accordo ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000 non vendendosi come – nell’ambito della cd. gerarchia delle fonti – tale accordo collettivo (al pari del successivo D.M. che lo ha recepito) possa legittimamente stabilire una disciplina diversa e peggiorativa , per la situazione economico-giuridica degli interessati, rispetto a quella prevista dalla più volte citata legge n. 124 del 1999”. La sentenza costituisce una delle prime applicazioni dell’art. 64 d.lgs. 165/01: essa, quindi, sarà impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione, con i seguenti effetti, fra gli altri: = che in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione gli altri processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione potranno essere sospesi; = che, intervenuta la decisione della cassazione, i giudici che dalla stessa dissentissero potranno pronunciare solo sentenza parziale, impugnabile direttamente con ricorso alla S.C